L'ASSEGNO DI MANTENIMENTO AL TEMPO DEL COVID
La crisi innescata dalle misure di contenimento del Covid-19 sta facendo vacillare gli accordi economici su cui si basa l’equilibrio (spesso già precario) delle famiglie divise, sono infatti tanti i lavoratori che hanno visto ridursi i loro redditi e che ora non sono in grado di pagare gli assegni a favore dell’ex o dei figli non autosufficienti stabiliti al momento della separazione, del divorzio o della fine di una relazione di fatto.
Tanto che molti stanno contattando gli avvocati di famiglia per capire come rivedere gli importi.
Bisogna in primo luogo tenere presente che è reato non pagare l’assegno mensile stabilito da un provvedimento del giudice o da un accordo di negoziazione assistita raggiunto tra gli ex con l’aiuto degli avvocati. Si tratta del delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare (articolo 570 del Codice penale), punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1.032 euro. Chi non riesce a far fronte agli obblighi presi non può quindi solo non pagare, ma deve modificarli.
In primo luogo, è opportuno versare in ogni caso il massimo possibile e ricercare un accordo tra le parti.
Ma trovare un accordo può non essere facile, da un lato, infatti, per chi dovrebbe pagarlo, l’assegno diventa insostenibile, dall’altro la sua riduzione mette in difficoltà il beneficiario.
Inoltre, senza un provvedimento di modifica, quanto già disposto continua a essere efficace e obbligatorio per l’onerato.
In tal caso occorre proporre istanza di modifica delle condizioni di separazione e divorzio e sulla misura del mantenimento dei figli non autosufficienti sul presupposto che si sia modificata la posizione economica dell’ex tenuto a pagare l’assegno. Possono essere attivate solo se i redditi si sono ridotti in modo stabile, tanto da impedire all’ex di pagare i contributi stabiliti in passato. Non basta una contrazione temporanea, ma deve essere effettiva e stabile.
Se la situazione è questa, occorre contattare un avvocato. Per le coppie separate o divorziate, la modifica delle condizioni economiche può essere concordata con un accordo di negoziazione assistita ovvero il legale deve depositare presso il tribunale l’istanza di modifica delle condizioni economiche.
A cura di:
Avvocato Anna Rizzi