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IL CONGEDO COVID E LA QUARANTENA SCOLASTICA DEI FIGLI

Fino al 31.12.2020, i genitori lavoratori dipendenti (uno alternativamente all’altro) con un figlio minore di 16 anni, per il quale sia stata disposta:

-  la “quarantena scolastica” dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente, a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico;

- la sospensione dell’attività scolastica;

hanno diritto a usufruire di un congedo straordinario, nel caso in cui la prestazione non possa essere resa in modalità agile e purché l’altro genitore non sia a casa (il congedo è compatibile solo con malattia, ferie, aspettativa non retribuita dell’altro genitore; è incompatibile con smart working, cassa integrazione, Naspi, congedo parentale dell’altro genitore).

Il congedo può essere, infatti, fruito nei casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile e comunque in alternativa a questa tipologia di svolgimento dell’attività lavorativa. A usufruirne, inoltre, può essere uno solo dei genitori conviventi con il figlio, oppure entrambi ma alternativamente, per tutto il periodo di quarantena o per una parte dello stesso ricompreso tra il 9 settembre e il 31 dicembre 2020.

Possono fruire del congedo esclusivamente i genitori lavoratori dipendenti escludendo, pertanto, sia i genitori lavoratori autonomi sia i genitori iscritti alla Gestione separata.

Il congedo è:

− retribuito al 50%, in caso di figli minori di 14 anni;

− non retribuito, ma con diritto alla conservazione del posto, in casi di figli di età compresa tra 14 e 16 anni.

La durata massima del congedo coincide con il periodo di quarantena disposto dall’Autorità competente. Più provvedimenti parzialmente sovrapposti, relativi allo stesso o ad altri figli, danno diritto ad un’unica indennità per ogni giorno di sovrapposizione.

 

A cura di:

Avvocato Irene Manfroni