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IL PAGAMENTO DEL CANONE NEI CONTRATTI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO AI TEMPI DEL CORONAVIRUS

L’emergenza sanitaria da Covid-19, e in particolare il lockdown disposto dal Governo per contrastare la diffusione del virus, ha comportato la riduzione e/o la sospensione di tante prestazioni lavorative, purtroppo, non sempre supportate da forme di sostegno del reddito tempestive e adeguate.

Ciò ha comportato l’inevitabile conseguenza di impoverimento di tante famiglie che si sono trovate prive di mezzi di sostentamento e non sono riuscite a far fronte, anche solo in parte, al pagamento del canone di locazione della loro abitazione.

Mentre il Governo è intervenuto con un provvedimento normativo ad hoc per aiutare i commercianti e le imprese nel pagamento del canone di locazione nei contratti ad uso commerciale mediante il riconoscimento di un credito di imposta pari al 60% dei canoni mensili di marzo, aprile e maggio 2020, sul fronte dei contratti di locazione ad uso abitativo, si registrano soltanto interventi regionali e comunali di corresponsione di bonus in presenza di determinati requisiti. Ad esempio, il Comune di Roma, nell’aderire ad un progetto della Regione Lazio, ha disposto un bando per stilare una graduatoria per l’ottenimento di un bonus affitto pari al 40% di quattro mensilità con presentazione delle domande dal 20 aprile al 19 maggio 2020. Tra i molteplici requisiti previsti per accedere al beneficio, è necessario avere un reddito complessivo familiare pari o inferiore a € 28.000,00 lordi per l’anno 2019 e una riduzione superiore al 30% del reddito complessivo del nucleo familiare per cause riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19 nel periodo 23 febbraio 2020 - 31 maggio 2020, rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019.

Tuttavia, tali interventi non sono sufficienti per prestare soccorso a tante famiglie, le quali sono state costrette a chiedere la riduzione del canone al locatore, che - per non continuare a pagare le tasse su canoni non percepiti – può ravvisare la concreta convenienza di procedere alla sottoscrizione di un accordo di riduzione del canone.

Si precisa che non c’è nessun obbligo di legge di ridurre o sospendere i canoni di locazione tra privati, tuttavia le Parti possono sospendere, ridurre o rateizzare i canoni di locazione durante il periodo di emergenza determinato dalla pandemia.

L’accordo di riduzione del canone per un numero determinato di mensilità non costituisce un nuovo contratto e non modifica l’originaria scadenza. La registrazione dell’atto con il quale le Parti dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione è esente dall’imposta di registro e di bollo e dal 3.7.2020, per fronteggiare la crescente richiesta di comunicazioni delle rinegoziazioni dei canoni di locazione, può essere effettuata on line mediante la presentazione del modello RLI da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia, così come disposto nel recente comunicato stampa del 3.7.2020 dall’Agenzia delle Entrate.

 

 

A cura di: Avv. Irene Manfroni